In via di estrema sintesi, l'astensione dal lavoro per sciopero all'interno dei servizi pubblici essenziali è ammessa solo se siano comunque assicurate le cd. "prestazioni indispensabili" le quali garantiscono il contemperamento dei due interessi costituzionalmente protetti coinvolti: da un lato, il diritto dei lavoratori a scioperare, e, dall'altro, i diritti della persona che non possono essere lesi o pretermessi. Le prestazioni indispensabili vengono individuate, in prima istanza, dai contratti collettivi stipulati tra le amministrazioni, le imprese o gli enti erogatori dei servizi e i sindacati dei lavoratori (art. 2, comma 2, legge n. 146/1990): sono dunque gli accordi tra le parti a determinare quale e quanto del "servizio essenziale" deve essere mantenuto nelle ore di sciopero, eventualmente stabilendo anche quanti lavoratori debbano presiedere a ciascun servizio per garantirne la funzionalità minima concordata. Se invece si tratta di lavoratori autonomi, per i quali non esiste, come invece per i lavoratori subordinati, una contrattazione collettiva, la legge n. 83/2000 di riforma della legge n. 146/1990 ha previsto che anch'essi debbano definire le prestazioni da considerarsi indispensabili attraverso cd. "codici di autoregolamentazione" adottati dai diversi organismi di rappresentanza delle diverse categorie interessate.